Adozione internazionale: ora anche i single possono chiederla

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto per i singoli di adottare minorenni stranieri in stato di abbandono. È prevalso il diritto di crescere in una famiglia anche se costituita da una persona sola

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Monica Velletti
Magistrato
Tribunale di Terni

Adoptio naturam imitatur o nuovo modello della relazione familiare fondato su una scelta consapevole? Con l’adozione si deve tendere a creare un legame il più possibile simile a quello biologico: padre-madre uniti in matrimonio e figlio adottivo? Oppure si può realizzare un nuovo modello, fondato sulla scelta dell’adulto di divenire genitore e sull’interesse del minore ad avere una solida relazione affettiva? 

La risposta a queste domande ha guidato le scelte legislative sull’adozione legittimante, che crea un legame genitoriale – perfettamente analogo a quello “legittimo” – verso i minori in stato di abbandono, per i quali i legami con i genitori biologici sono ignoti, mancanti o recisi da un provvedimento giudiziale per gravi carenze genitoriali.

Nell’ordinamento italiano la scelta è stata univoca: la legge n. 184/93 (Diritto del minore ad una famiglia) richiede che i genitori adottivi siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, non siano separati neppure di fatto, siano idonei a educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Inoltre, prevede limiti di età: una differenza minima tra adottante e adottato di 18 anni e una massima di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l’altro, derogabile in alcuni casi. Limiti pensati per assicurare l’accudimento del minore fino alla piena autonomia e garantire all’adottato un padre e una madre secondo il modello della famiglia tradizionale. Di conseguenza era preclusa al single l’adozione legittimante, mentre era ammessa l’adozione in casi particolari – nella quale il minore non recide il legame con la famiglia di origine – e in caso di  morte o incapacità di uno dei coniugi o separazione, intervenute nel corso di una procedura di adozione legittimante.

 Negli anni numerosi single, aspiranti genitori adottivi, hanno cercato di superare questo limite senza riuscirvi: la Corte costituzionale, più volte investita della richiesta di pronunciarsi sulla conformità ai principi costituzionali di tale divieto, non aveva mai inteso superarlo.

Una “rivoluzione” è avvenuta con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 con la quale la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto per le persone singole di adottare minori stranieri in stato di abbandono. La questione è nata dalla domanda di una signora residente in Toscana, non coniugata, che aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero chiedendo l’emissione del decreto di idoneità, necessario per l’adozione. Il Tribunale, non potendo accogliere la domanda per la presenza della norma che espressamente escludeva dall’adozione i single, nel 2020 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, che però la Corte ha dichiarato inammissibile (sentenza n. 252/2021), come già accaduto in passato. Il rilievo dei magistrati fiorentini aveva investito l’articolo 29 bis della legge n. 184/1983, nella parte in cui non prevedeva che la persona non coniugata potesse richiedere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. 

La signora non ha desistito, al pari del Tribunale, che ha riproposto qualche anno dopo identica questione di legittimità, puntualizzando la richiesta. La Consulta, questa volta, ha dichiarato che il divieto per i single di accedere all’adozione internazionale si pone in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Inoltre, ha rilevato contrasto anche con l’articolo 117, primo comma, della Carta che obbliga l’ordinamento a conformarsi ai principi internazionali contenuti nelle convenzioni ratificate dall’Italia. Il divieto violava l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto di ogni persona a non subire eccessive ingerenze da parte delle autorità nazionali per lo svolgimento della vita privata e familiare: vietare ai single la possibilità di essere genitori adottivi è stata ritenuta un’ingerenza illegittima, perché eccessiva.

Illustrazione di Alessandro Teti – ISS Rossellini

Nella sentenza n. 33/2025 si legge che il divieto comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore adottivo alla potenziale adozione, ponendosi in contrasto con la radice solidaristica dell’istituto, finalizzato a garantire il diritto a una famiglia del minore in stato di abbandono. 

Il dilemma che i giudici costituzionali hanno dovuto affrontare è semplice: è preferibile per un minore abbandonato rimanere privo di una famiglia disposta ad accoglierlo, in mancanza di potenziali genitori adottivi uniti in matrimonio, oppure permettere al minore di essere adottato da un single, che abbia l’idoneità affettiva ed economica per accoglierlo? Se lo scopo principale dell’adozione è la tutela dell’interesse del minore, i tempi erano maturi per l’abolizione del divieto. 

È bene chiarire che non è stato affermato il diritto incondizionato di ogni adulto single di divenire genitore adottivo. La Consulta ha infatti ritenuto irragionevole e sproporzionata la scelta della legge sull’adozione di vietare alla radice la possibilità per il singolo di adottare un minore in stato di abbandono. 

In astratto anche i single possono assicurare al minore adottabile l’inserimento in una famiglia. Resta fermo il vaglio preventivo da parte del Tribunale per i minorenni – con l’ausilio dei servizi socio assistenziali competenti – di accertare in concreto (come pure accade per le coppie sposate) se l’aspirante genitore adottivo abbia l’idoneità affettiva per accogliere il minore, accudirlo e mantenerlo adeguatamente. Una valutazione che viene compiuta verificando anche la presenza di un’adeguata rete di sostegno intorno al potenziale genitore adottivo: parenti, amici e relazioni sociali. 

La decisione della Corte costituzionale è stata dettata anche da un dato statistico incontestabile: da decenni il numero delle persone sposate che chiedono di accedere all’adozione si è drasticamente ridotto. 

Nel 2012 le coppie sposate che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia di minorenni stranieri a scopo adottivo erano 2.469. Nel 2023 erano scese a 478, come risulta dal rapporto annuale della Commissione per le adozioni internazionali del 2023. Ammettere anche le persone non sposate all’adozione internazionale significa ampliare la platea degli aspiranti genitori adottivi. Mantenere il divieto potrebbe «riflettersi negativamente – come si legge nella sentenza – sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».

Sulla scelta della Consulta può aver soprattutto inciso, dopo le numerose decisioni in senso contrario, l’evoluzione del contesto giuridico-sociale del modello di “famiglia”: non esiste più un’unica “famiglia”, con genitori uniti in matrimonio conviventi, ma esistono le “famiglie” monoparentali, ricostruite, allargate. La decisione ha rimosso il divieto per i singoli di accedere all’adozione internazionale, ma non è escluso che tale divieto possa presto essere rimosso anche per l’adozione nazionale. 

La decisione rappresenta un sicuro passo in avanti nel mondo del diritto, affermando il principio che per un minore in stato di abbandono è preferibile essere accolto in una famiglia, in grado di assicurargli assistenza morale e materiale, ma soprattutto amore, pur se composta da un solo genitore, rispetto al permanere in strutture comunitarie che, anche quando ottimamente gestite, privano comunque il minore di quel rapporto di amore, esclusività ed affettività che solo la presenza di un genitore, anche adottivo, può assicurare.

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